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Tutte le detrazioni da indicare nel modello 730

Le persone con disabilità possono godere di diverse agevolazioni fiscali: l’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito quali sono nella sua circolare di riferimento sulla dichiarazione dei redditi. A partire dal 18 aprile è possibile accedere al modello 730 precompilato.Le detrazioni previste per le persone con disabilità sono estese a tutti i soggetti “che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Per dimostrare tale status meritevole di particolare tutela è necessaria una certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche preposte e da quella prevista dall’articolo 4 della Legge numero 104 del 1992. Per i grandi invalidi di guerra, infine, si fa riferimento all’articolo 14 del Testo unico numero 915 del 1978.La detrazione fiscale a beneficio di determinate spese sostenute dalle persone con disabilità èdel 19% “sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare della persona con disabilità che ha sostenuto la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia fiscalmente a suo carico”. 

L’Agenzia delle Entrate ha diviso in due categorie le varie spese che godono della detrazione per le persone con disabilità: quelle sostenute per scopi di tipo sanitario e quelle per l’acquisto e l’adattamento degli autoveicoli. Nel primo gruppo rientrano in generale “le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento” cui vanno aggiunte le spese per “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità”. Nel dettaglio, l’agevolazione riguarda l’acquisto, l’affitto e la manutenzione di:

- Stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - Attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti - Poltrone e carrozzelle - Arti artificiali - Apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale - Sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, ecc.) - Biciclette elettriche a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

La detrazione, poi, riguarda anche alcuni investimenti per superare le barriere architettoniche, e in particolare:

- La trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina

- Il trasporto in autoambulanza della persona con disabilità.

 

Per quanto riguarda, invece, il capitolo dedicato alle detrazioni sui veicoli l’agevolazione è applicabile su: 

- Motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità 

- Autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluri amputazioni. 

Per ogni spesa per la quale s’intende beneficiare della detrazione è opportuno, in tutti i casi, essere muniti della fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta “intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente” unita alla “certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”. Per ulteriori dettagli sui dati necessari è opportuno riferirsi alla tavola della circolare dell’Agenzia delle entrate, a pagina 42.