Modello ICRIC: scadenze 2018 e dichiarazioni per invalidi civili

Ogni anno devono presentare la dichiarazione di responsabilità (Modello ICRIC) i cittadini che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale

In questi giorni i titolari di prestazioni economiche collegate allo stato d’invalidità civile stanno ricevendo dall’INPS una lettera che ricorda loro di presentare una dichiarazione di responsabilità relativa all’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

In pratica, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve verificare che sussistano ancora i requisiti necessari per ricevere le prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile, che eroga l’INPS. Per questo motivo i cittadini che le ricevono sono tenute a presentare questa dichiarazione entro il 15 febbraio 2018.

QUALI DICHIARAZIONI PRODURRE – Nella lettera inoltrata dall’INPS viene già indicata quale delle dichiarazioni è tenuto a presentare il beneficiario delle prestazioni. Le tre autocertificazioni possibili dipendono dalla propria situazione, e sono:

  • Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri): dichiarazione di un l’eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica.

Il Modello ICRIC riguarda gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza

  • Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro): i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l’esistenza di una eventuale attività lavorativa e l’importo di eventuali compensi ricevuti
  • Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per Assegno o Pensione Sociale): dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Il Modello ACCAS/PS riguarda i titolari di pensione sociale e assegno sociale

IL MODELLO ICRIC – Qui ci concentriamo in particolare sul Modello di Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC), che sono tenuti presentare gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile per le dichiarazioni relative a eventuali ricoveri gratuiti. Ricordiamo infatti che il ricovero gratuito in istituto di cura si pone come elemento ostativo all’erogazione dell’indennità di accompagnamento e all’erogazione dell’assegno sociale nella sua misura intera. Inoltre l’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Ricapitolando, ci sono i modelli:

ICRIC per lo stato di ricoveri dei titolari di prestazioni di invalidità civile

ICRIC FREQUENZA per lo stato di ricovero dei titolari di prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative alla frequenza scolastica

ICRIC E DISABILITÀ INTELLETTIVA O PSICHICA –   In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non serve alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, legge n. 662/1996, deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico con l’indicazione delle patologie.

ICRIC E MINORI – I minori titolari di indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali.

Per i minori tra i 5 e 16 anni si deve dichiarare:

  • la cessazione della frequenza scolastica;
  • il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente;
  •  il trasferimento ad altro istituto scolastico,

il passaggio di grado di istruzione. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica PEC).

E’ OBBLIGATORIO? E GLI ARRETRATI? – L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali. Se l’utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli anni precedenti per la regolarizzazione. Tra l’altro si segnala che la legge prevede l’obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione.

COME PRESENTARE ILMODELLO ICRIC – Dal 2015 non è più possibile inviare le dichiarazioni in formato cartaceo: le dichiarazioni di responsabilità si presentano pertanto solo online attraverso il servizio dedicato oppure con la collaborazione degli intermediari abilitati, come i CAF. In alternativa, possono essere presentate tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.

La procedura online consente di inviare i modelli:

– ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;

– ICRIC Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d’istituzione scolastica;

– ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;

– ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;

– ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.

Per procedere online è necessario essere in possesso del PIN abilitato, accedendo dal sito www.inps.it e selezionando il servizio “dichiarazioni di responsabilità” (ICRIC/ICLAV/ASS AS-PS) e verificare se, per la propria posizione, è previsto l’inoltro.

In alternativa è possibile recarsi presso un soggetto abilitato all’assistenza fiscale (es. CAF) con carta d’identità, codice fiscale e lettera inviata dall’INPS.

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